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Sez. 1, Sentenza n. 21256 del 05/04/2011 Cc. (dep. 26/05/2011) Rv. 250240 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250240-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE

La circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)