Sez. 2, Sentenza n. 13360 del 02/05/1977 Ud. (dep. 20/10/1977) Rv. 137170 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MOTIVI DI GRAVAME RIPRODUCENTI SITUAZIONI DISCUSSE IN PRIMO GRADO - RIFERIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MOTIVI DI GRAVAME RIPRODUCENTI SITUAZIONI DISCUSSE IN PRIMO GRADO - RIFERIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Ove i motivi di gravame non abbiano introdotto nuovi elementi prospettando situazioni gia esaminate e discusse in prima istanza adempie l'Obbligo della motivazione il giudice di appello che faccia riferimento alle argomentazioni dei primi giudici.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)