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Sez. 1, Sentenza n. 4134 del 26/04/1999 (Rv. 525743 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE | Regime fiscale - Disciplina ex d.P.R. n. 917 del 1986 - Natura retributiva agli effetti fiscali - Sussistenza- Conseguenze - Assoggettamento ad IRPEF.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE

L'indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e, come tale, pertanto è soggetta ad IRPEF. Come emerge, infatti, dal tenore testuale degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'attuale legislatore ha ampliato (rispetto agli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 597 del 1973) il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro. Va sottolineato, inoltre, come l'art. 48, d.P.R. n. 917 cit. contenga una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscano reddito; dal che consegue che, per le indennità non espressamente disciplinate, resti valida la regola generale stabilita dal primo comma secondo la quale esse, sempre che dipendano dal rapporto di lavoro, sono tassabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)