Sez. 3, Sentenza n. 28593 del 06/11/2024 (Rv. 672700-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE | Azione revocatoria - Atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi - Effetti - Inefficacia dei successivi atti di disposizione in favore dei terzi dei beni conferiti nel fondo - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE
L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)