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Sez. U, Sentenza n. 5760 del 12/04/2012 (Rv. 621835 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Università per stranieri di Perugia e Siena - Docenti stabilizzati nel ruolo ad esaurimento ex art. 7 della legge n. 204 del 1992 - Devoluzione del rapporto di impiego alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento - Disposizioni della contrattazione collettiva di comparto per il personale non docente - Estensione ai docenti stabilizzati nel predetto ruolo ad esaurimento - Rilevanza ai fini del riparto della giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621835-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

I docenti incaricati presso le Università per stranieri di Perugia e Siena, in quanto stabilizzati nel ruolo ad esaurimento ex art. 7 della legge n. 204 del 1992, rientrano fra i "professori e ricercatori universitari" agli effetti dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, appartengono al personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di impiego è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione della deroga sancita dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 cit.; la disposizione dell'art. 31 del c.c.n.l. del 27 gennaio 2005 relativo al personale non docente del comparto Università, concernente l'aggiornamento retributivo dei docenti stabilizzati nel predetto ruolo ad esaurimento, opera unicamente sul piano della disciplina sostanziale del rapporto, mentre il riparto della giurisdizione segue la regola formale di cui all'art. 63 citato.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 204 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 27/01/2005 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)