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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di regolamento di competenza - Proposizione - Difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658030-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)