Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1 luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sara' fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.
2. Alla relativa spesa sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:
1) esercizio 1962-63................................. L. 1.000 milioni " 1963-64................................. " 950 milioni " 1964-65................................. " 820 milioni " 1965-66................................. " 700 milioni " 1966-67................................. " 500 milioni
Art. 4
1. Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.
Art. 5
1. Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.
Art. 6
1. E' delegata facolta' al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonche' dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1 luglio 1960.
Art. 7
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra', effetto dal 1 luglio 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA