Sez. 1, Sentenza n. 10194 del 22/06/1979 Ud. (dep. 29/11/1979) Rv. 143542 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA DA STRANIERI - AMMISSIBILITA - DISSENSO DELLE PARTI PRIVATE - IRRILEVANZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA DA STRANIERI - AMMISSIBILITA - DISSENSO DELLE PARTI PRIVATE - IRRILEVANZA.*
Legittimamente puo essere data lettura in dibattimento, senza il consenso delle parti private, delle deposizioni testimoniali ricevute dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione e rese da stranieri residenti all'estero. (la Cassazione ha chiarito che si tratta di testimoni 'assenti dallo statò per cui si applica la disciplina del primo comma n 3 dell'art 462 cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)