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Sez. 6, Sentenza n. 6705 del 16/01/1976 Ud. (dep. 04/06/1976) Rv. 133772 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CARATTERE OSTATIVO DELLA CONDANNA INTERMEDIA - INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE 'LA PRECEDENTE CONDANNÀ CONTENUTA NEL NUOVO TESTO DELL'ART 164 COD PEN - NUOVA SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PRECEDENTE - RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1976-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133772-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CARATTERE OSTATIVO DELLA CONDANNA INTERMEDIA - INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE 'LA PRECEDENTE CONDANNÀ CONTENUTA NEL NUOVO TESTO DELL'ART 164 COD PEN - NUOVA SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PRECEDENTE - RAPPORTI.*

Al di la del tenore letterale dell'ultima parte dell'art 164 cod pen nel quale si parla al singolare di 'precedente condannà, rileva la considerazione di ordine logico che un precedente penale non ostativo alla concessione del beneficio - quale una condanna alla pena dell'ammenda - non puo esserlo alla sua reiterazione. Salvo il caso che la condanna intermedia, astrattamente non ostativa, comporti pero, ai sensi dell'art 168 cod pen la revoca obbligatoria della precedente sospensione la quale, in linea logica non sarebbe conciliabile con la reiterazione del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)