Sez. L, Sentenza n. 9047 del 26/08/1993 (Rv. 483577 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere | Requisito reddituale dei coniugi - Trattamenti pensionistici di guerra - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere
Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261, che con norma di interpretazione autentica sancisce l'irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, detti trattamenti non possono essere calcolati ai fini della verifica del requisito per l'erogazione della pensione sociale relativo al reddito complessivo e cumulativo dei coniugi.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 261 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)