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Sez. 3, Sentenza n. 858 del 17/01/2008 (Rv. 601453 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Sussistenza - Presupposti - Prova liberatoria - Contenuto - Ripartizione dell'onere probatorio - Individuazione - Fattispecie relativa a ritenuta responsabilità per omessa custodia dei gestori di una palestra per l'infortunio occorso ad un associato per il cattivo funzionamento di una cyclette.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601453-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, valutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto, aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dei gestori di una palestra per i danni provocati ad un associato da una cyclette difettosa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)