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Sez. 1, Sentenza n. 5230 del 09/10/1979 (Rv. 401827 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ORARI DI VENDITA - DELEGA ALLE REGIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - DELEGA IMPLICITA DELLA POTESTA - ESERCIZIO DI QUEST'ULTIMA CON L'UTILIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI DEI COMUNI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401827-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ORARI DI VENDITA - DELEGA ALLE REGIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - DELEGA IMPLICITA DELLA POTESTA - ESERCIZIO DI QUEST'ULTIMA CON L'UTILIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI DEI COMUNI - LEGITTIMITA.*

La legge 28 luglio 1971 n 558, la quale delega alle regioni la funzione amministrativa di Determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio, con esclusione dei distributori stradali di carburanti, implica necessariamente, in difetto di previsione contraria, la delega alle regioni medesime anche della potesta di accertare le infrazioni all'indicata disciplina e di irrogare le sanzioni amministrative in proposito previste. Tale potesta puo essere in concreto esercitata dall'ente regionale delegato, alla stregua dei criteri fissati dall'art 118 terzo comma della Costituzione, con l'utilizzazione degli uffici e degli organi dei comuni siti nel proprio territorio (nella specie, sindaci dei comuni della regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art 18 del DPR primo luglio 1972 n 62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 118 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 558 art. 9 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 558 art. 10, Legge Reg. Emilia-Romagna 01/07/1972 num. 62 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)