Sez. 6, Ordinanza n. 2347 del 19/04/1971 Cc. (dep. 24/06/1971) Rv. 118502 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE- APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE- APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La misura di prevenzione puo applicarsi anche quando non sia immediatamente eseguibile a causa della detenzione del soggetto, che si trovi in stato di carcerazione preventiva o di espiazione di pena. In tal caso, l'esecuzione viene differita ad epoca successiva alla scarcerazione ed alla espiazione della pena detentiva, salvo che la misura di prevenzione non sia stata nel frattempo revocata in conseguenza della funzione emendatrice della pena. (V 112382, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)