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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21082 del 07/08/2019 (Rv. 654963 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE | Credito d’imposta - Rimborso - Azione giudiziale del contribuente - Controcrediti tributari - Amministrazione finanziaria - Poteri autoritativi di sospensione del pagamento ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Facoltà - Compensazione legale ex art. 1243 c.c. - Opponibilità - Conseguenze - Verifica giudiziale.
Stato
decisa il 2019-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654963-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE

Nel processo tributario, qualora il contribuente agisca per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente i poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)