Sez. 4, Sentenza n. 7174 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205360 - 01
Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione | Istanza punitiva recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato - Autenticazione della sottoscrizione del querelante - Necessità - Possibilità di equipollenti - Esclusione - Fattispecie.
Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione
L'autenticazione della sottoscrizione apposta sulla querela, richiesta dall'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. nel caso in cui l'istanza punitiva venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, non può avere alcun equipollente. (Nella fattispecie, relativa a querela presentata, con sottoscrizione non autenticata, da un legale, la cui nomina era certa, era stato sostenuto che costui, in quanto persona in speciale e qualificato rapporto con il querelante, non poteva considerarsi come qualsiasi altro latore. (La Corte di Cassazione, nell'enunciare il principio sopra massimato, ha evidenziato che il legale, nonostante la particolare qualità, resta sempre un semplice veicolo di inoltro dell'istanza punitiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)