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Sez. L, Sentenza n. 5454 del 08/05/1992 (Rv. 477157 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Previsione collettiva di accordi aziendali in deroga - Conclusione di questi ultimi con alcune soltanto delle organizzazioni sindacali presenti in azienda per rifiuto delle altre - Esecuzione di detti accordi - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477157-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva applicabile preveda la stipulazione di accordi a livello aziendale in deroga a disposizioni del contratto collettivo nazionale, non costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 il comportamento dell'imprenditore che dia esecuzione a detti accordi conclusi solo con alcune delle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ove la mancata partecipazione alle trattative di altra organizzazione sia dovuta all'atteggiamento di rifiuto della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)