Sez. 2, Sentenza n. 200 del 22/01/1976 (Rv. 378857 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CONDIZIONI - PERDITA SOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CONDIZIONI - PERDITA SOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Ai fini della concessione e della convalida del sequestro conservativo, il periculum in mora non deve necessariamente consistere in una situazione attuale di depauperamento del debitore, bensi e sufficiente che la perdita si presenti come soltanto eventuale, purche atta a giustificare il timore che la garanzia venga meno. La valutazione - riservata al giudice del merito - puo essere compiuta con riferimento alla consistenza del patrimonio del debitore ovvero con riferimento ad elementi soggettivi, quale il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, che ingeneri nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verra soddisfatta. (V 225/71, mass n 349652).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)