Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo
Testo in vigore al
Titolo I. Definizione dei rapporti inerenti all'abolizione delle imposte comunali di consumo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Cessazione dei contratti d'appalto
1. Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1° gennaio 1973 vengono a cessare i contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione sotto qualsiasi forma esso sia condotto. La risoluzione del rapporto si intende riferita anche a tutti gli altri tributi e diritti il cui appalto sia connesso con quello delle imposte di consumo anche se disciplinato da distinto contratto.
2. Per detti tributi e diritti, e limitatamente al restante periodo previsto nel precedente contratto, i comuni che lo ritengono opportuno e conveniente sono autorizzati a concedere anche a trattativa privata, il relativo servizio di riscossione allo stesso appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo le norme che disciplinano i singoli tributi e diritti.
Art. 2 Gestioni stralcio
1. Il recupero delle imposte di consumo dovute alla data del 31 dicembre 1972 e' curato dai comuni che dovranno provvedervi con personale gia' in servizio, appositamente autorizzato dai comuni stessi a svolgere le relative operazioni anche di accertamento, ove questo non sia stato ancora eseguito.
2. Nelle gestioni con appalto ad aggio e nelle gestioni per conto, tutti gli adempimenti connessi alla instaurazione ed alla prosecuzione dei procedimenti contenziosi relativi alle partite d'imposta contestate rimangono a carico dei comuni che, per effetto del presente decreto, s'intendono sostituiti agli appaltatori delle imposte di consumo in tutte le procedure in corso sia amministrative che giudiziarie.
3. Nelle gestioni con appalto a canone fisso, tutti gli adempimenti per il recupero delle imposte di consumo dovute alla data di applicazione del presente decreto sono curati dai cessati appaltatori, avvalendosi anche del personale trattenuto ai sensi del successivo art. 20.
Art. 3 Commissione per la definizione dei rapporti
1. Presso il Ministero delle finanze e' costituita una commissione che provvede, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, alla definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo in dipendenza dell'abolizione delle predette imposte.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per le finanze ed e' cosi' composta:
1) il direttore generale per la finanza locale, presidente;
2) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale;
3) un funzionario, con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, in servizio presso il Ministero dell'interno;
4) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;
5) un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
6) un rappresentante dell'Istituto nazionale gestione delle imposte di consumo;
7) un rappresentante degli appaltatori delle imposte di consumo, designato dall'Unione nazionale degli appaltatori stessi.
3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale.
4. Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario e' nominato un supplente su designazione delle amministrazioni ed egli enti interessati.
5. E' in facolta' del presidente della commissione di istituire una o piu' sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.
6. Le deliberazioni della commissione sono approvate con decreto del Ministro per le finanze soggetto a registrazione alla Corte dei conti.
Art. 4 Norme procedurali
1. I comuni e gli appaltatori delle abolite imposte di consumo, per adire la commissione di cui all'articolo precedente, debbono presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documentata istanza, notificata preventivamente alla controparte, la quale potra' far pervenire allo stesso Ministero, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'istanza, le proprie osservazioni.
2. La commissione, per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, puo' disporre la convocazione delle parti interessate, nonche' accertamenti da eseguirsi a mezzo dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.
Art. 5 Pagamento somme dovute
1. Al pagamento delle somme dovute al comune l'appaltatore deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica in via amministrativa del provvedimento ministeriale. Trascorso tale termine, sono dovuti, senza ulteriori formalita', dall'appaltatore inadempiente una indennita' di mora nella misura del sei per cento e gli interessi nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Per il recupero dei propri crediti il comune puo' avvalersi del procedimento di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Al pagamento delle somme dovute dal comune in base al provvedimento ministeriale provvede il Ministero delle finanze con mandato diretto in favore dell'appaltatore stesso su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa di detto Ministero. Fino alla concorrenza di eventuali debiti dell'appaltatore verso lo Stato si provvede mediante mandato commutabile in quietanza di entrata.
3. Per le quote eventualmente poste a carico del comune, l'intendente di finanza provvedera' al relativo recupero, anche rateale, in sede di liquidazione mensile delle Competenze spettanti al comune stesso.
Art. 6 Cauzione
1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla cessazione del contratto di appalto rimane vincolata la relativa cauzione. Al suo svincolo si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze sentita la commissione di cui al precedente art. 3, tenuto conto dell'adempimento da parte dell'appaltatore dei suoi obblighi retributivi verso il personale gia' dipendente.
Art. 7 Imposta di registro
1. Per i contratti di appalto a corrispettivo presunto, soggetti all'imposta di registro in base a denuncia annuale ai sensi della legge 23 marzo 1940, n. 283 e successive modificazioni, l'abolizione delle imposte di consumo costituisce impedimento di forza maggiore.
Titolo II. Inquadramento del personale
Art. 8 Quadro del personale delle abolite imposte di consumo
1. Il personale delle imposte comunali di consumoin servizio, anche se temporaneo, alla data del 31 dicembre 1972presso le singole gestioni, nonche' presso gli uffici di direzione centrale e periferica degli enti, societa' e ditte iscritti all'albo degli appaltatori delle dette imposte istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886, limitatamente alla consistenza numerica globaledel personale stesso riferita al 1 gennaio 1970, e' iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze.
2. Il quadro speciale di cui al comma precedente e' ripartito in un numero di elenchi pari a quello delle categorie gia' soggette alla stessa disciplina giuridica ed economica.
3. Sono esclusi dall'iscrizione:
1) coloro che risultino assunti successivamente al 1 gennaio 1970 in eccedenza alla consistenza numerica globale del personale in servizio alla suindicata data;
L'iscrizione ha decorrenza agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1973 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato.
Il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di effettiva assunzione in servizio, viene considerato coperto presso il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo da contribuzione pari a quella dovuta al momento della effettiva assunzione agli effetti sia delle prestazioni di pensione sia delle prestazioni di capitale. Le eventuali contribuzioni previdenziali dovute per prestazioni lavorative rese in detto periodo dagli interessati dovranno essere devolute al su indicato fondo;2) coloro che non risultino iscritti e non abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, nonche' coloro che, anche se in servizio, risultino gia' titolari di trattamento di pensione a carico della Cassa o del fondo suddetti;
3) coloro che alla data del 31 dicembre 1972 non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per aver raggiunto per il collocamento a riposo: a) se dipendenti comunali, la anzianita' massima prevista dai singoli regolamenti comunali e, comunque, i 65 anni di eta'; b) se dipendenti di nomina privata, i 55 anni di eta' ed i limiti di contribuzione al fondo di previdenza.
Art. 9 Iscrizione nel quadro
1. L'iscrizione nel quadro e' effettuata con decreto del Ministro per le finanze su proposta della commissione di cui al successivo art. 10 in base alla posizione giuridica singolarmente posseduta da ciascun dipendente al 31 dicembre 1972 con riferimento unicamente alle qualifiche previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro o nei rispettivi regolamenti comunali. In mancanza del regolamento comunale si ha riguardo alla qualifica posseduta dall'interessato in base alla pianta organica dei dipendenti comunali.
2. Si fanno salvi, ai fini dell'inquadramento, gli effetti delle controversie per l'attribuzione di qualifiche in corso al 31 dicembre 1976.
3. Le qualifiche riconosciute in base al comma precedente dopo l'entrata in vigore del presente decreto vengono attribuite in soprannumero.
4. L'iscrizione nel quadro, con decorrenza dal 1 gennaio 1973, avviene in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione all'anzianita' di servizio di ciascuna unita' di personale e, nei casi di pari anzianita', all'eta'.
5. Fermi restando i criteri di iscrizione nel quadro di cui al comma precedente, la data di decorrenza del conferimento della qualifica, ove non sia possibile determinarla diversamente, potra' essere attestata con dichiarazione resa dai singoli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 10 Composizione della commissione di inquadramento
1. La commissione di cui all'art. 9 e' nominata dal Ministro per le finanze, ed e' composta di:
1) un direttore generale del Ministero delle finanze con funzioni di presidente;
2) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale e la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze;
3) due funzionari, con qualifica non inferiore a vice prefetto
ispettore o equiparata, in servizio presso il Ministero dell'interno;4) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;
5) quattro rappresentanti del personale interessato.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze.
3. Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario, e' nominato un supplente.
4. E' in facolta' del presidente della commissione di istituire una o piu' sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.
Art. 11 Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti
1. Il decreto ministeriale di iscrizione nel quadro sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.
2. Le intendenze di finanza debbono comunicare ai singoli interessati, a mezzo dei capi degli uffici cui sono addetti, l'avvenuta iscrizione ovvero il provvedimento di reiezione della domanda d'iscrizione.
3. Contro il provvedimento gli interessati possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione prevista nel secondo comma, opposizione al Ministro per le finanze, che decide in via definitiva.