Sez. L, Sentenza n. 1100 del 24/01/2003 (Rv. 559966 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Poteri del giudice - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di "indennità di lavori speciali disagiati" prevista dal Ccnl per il settore edile.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore ad una indennità stabilita per la particolare modalità della prestazione lavorativa (nella specie, "indennità di lavori speciali disagiati" prevista dal Ccnl per il settore edile), qualora il lavoratore, adempiendo l'onere probatorio posto a suo carico, abbia dimostrato di avere eseguito la prestazione in presenza delle circostanze stabilite dal Ccnl e sussista l'oggettiva impossibilità di determinarne con precisione la durata, il giudice può quantificare il relativo compenso mediante ricorso alla valutazione equitativa (art. 432, cod. proc. civ.), purché, nell'esercizio del relativo potere discrezionale, dia congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene a siffatta quantificazione, indicando altresì i criteri posti a base del procedimento valutativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)