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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35056 del 17/11/2021 (Rv. 663314 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Controversie in materia di proprietà industriale - Elezione di domicilio esclusivo ai sensi dell’art. 120, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 – Ambito applicativo – Prevalenza sul foro indicato dall’art. 120, comma 6, d.lgs. cit. – Esclusione - Fondamento. COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663314-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)