Sez. L, Sentenza n. 8903 del 19/08/1991 (Rv. 473544 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito | Seguito da notificazione inesistente o non seguito affatto dalla notificazione del decreto di fissazione - Inefficacia del ricorso - Sanatoria "ex tunc" - Condizione - "Ex nunc" - Presupposto.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito
Il ricorso in appello tempestivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale diviene, nel rito del lavoro, inefficace e quindi inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, se ad esso segua una notificazione giuridicamente inesistente del decreto di fissazione d'udienza ovvero tale notifica sia totalmente omessa. In tal caso la nullità può essere sanata con effetto "ex tunc" solo quando l'appellato, costituitosi, non la eccepisca, mentre la costituzione accompagnata dall'eccezione di nullità ovvero la rinnovazione della notificazione hanno efficacia sanante soltanto "ex nunc".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)