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Sez. 2, Sentenza n. 1195 del 04/02/1992 (Rv. 475566 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere | Disciplina più rigorosa di quella ex art. 844 cod.civ. contenuta in un regolamento di condominio - Efficacia - Fattispecie (installazione di una tipografia in un condominio).
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475566-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere

Qualora i condomini, con il regolamento di condominio, abbiano disciplinato i loro rapporti reciproci in materia di immissioni con norma più rigorosa di quella dettata dall'art. 844 cod.civ., che ha carattere dispositivo, della liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare non alla stregua del principio generale posto dalla legge, bensì del criterio di valutazione fissato nel regolamento (nella specie trattavasi dell'installazione di una tipografia nonostante che il regolamento facesse divieto di svolgere attività rumorose od emananti esalazioni nocive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)