Sez. 3, Sentenza n. 5220 del 30/11/1977 (Rv. 388860 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI PIU FONDI - APPEZZAMENTO COMPRESO NELL'OGGETTO DELLA VENDITA - COLTIVATORE DIRETTO DI TALE APPEZZAMENTO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SUSSISTENZA - LIMITAZIONE AL FONDO CONCESSOGLI COL CONTRATTO AGRARIO - INNOVAZIONI EX LEGGE N 817 DEL 1971 - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI PIU FONDI - APPEZZAMENTO COMPRESO NELL'OGGETTO DELLA VENDITA - COLTIVATORE DIRETTO DI TALE APPEZZAMENTO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SUSSISTENZA - LIMITAZIONE AL FONDO CONCESSOGLI COL CONTRATTO AGRARIO - INNOVAZIONI EX LEGGE N 817 DEL 1971 - INSUSSISTENZA.*
Anche prima dell'entrata in vigore della legge n 817 del 1971, che all'ultimo comma dell'art 7 ha espressamente riconosciuto ad ogni affittuario, nel caso di vendita di piu fondi, il potere di esercitare, singolarmente o congiuntamente, il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso fondiario, nell'ipotesi di vendita di un fondo, nel quale sia compreso un appezzamento concesso con contratto agrario ad un coltivatore diretto, quest'ultimo poteva esercitare il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), a norma dell'art 8 della legge del 1965 n 590, soltanto in relazione al minore appezzamento di terreno, oggetto del contratto.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)