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Sez. 2, Sentenza n. 17935 del 10/04/2014 Cc. (dep. 29/04/2014) Rv. 259259 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di beni fittiziamente intestati a terzi - Contestazione da parte dei terzi e del proposto, nel giudizio di primo grado, del carattere fittizio dell'intestazione - Possibilità per il proposto di dedurre, in appello, di essere l'effettivo proprietario dei beni per averli acquistati con mezzi leciti - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259259-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni formalmente intestati a terzi, qualora il proposto abbia contestato nel giudizio di primo grado il carattere fittizio dell'intestazione, aderendo alle tesi sostenute dai soggetti formalmente titolari, non può poi proporre appello avverso il decreto di confisca, sostenendo di essere l'effettivo titolare dei beni per averli acquistati con proprie disponibilità lecite e non sproporzionate al reddito dichiarato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)