Sez. 1 - , Ordinanza n. 6087 del 13/03/2018 (Rv. 647754 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Giudicato - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio civile - Limiti - Statuizione della sentenza di primo grado che abbia denegato o disatteso un giudicato amministrativo - Mancata proposizione di motivo di appello sulla relativa questione - Conseguente formazione del giudicato interno - Efficacia preclusiva - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
La "vis expansiva" del giudicato - che, essendo inteso ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e la stabilità delle decisioni, non è soggetto ad eccezione di parte potendo essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo - non può essere disgiunta dalle regole che governano il processo, sicchè il rilievo anche officioso del giudicato può risultare precluso quando la relativa questione sia a sua volta coperta da giudicato, in quanto la decisione con cui il giudice ne abbia negato la sussistenza non abbia formato oggetto di gravame e sia perciò formalmente passata in giudicato. (Nella specie la S.C. ha disatteso la prospettazione del ricorrente secondo il quale il giudice di prime cure aveva trascurato l'esistenza di un giudicato amministrativo circa l'inefficacia di un decreto di esproprio, osservando che la decisione di merito, che aveva dichiarato irrilevante la questione, non aveva formato oggetto di gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)