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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12609 del 22/05/2018 (Rv. 648721 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Sottoscrizione nota di iscrizione a ruolo e deposito nella cancelleria – Implicita attestazione di autenticità o conformità all’originale ricevuto per posta elettronica - Equipollenza – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648721-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata notificata con modalità telematiche, l'attestazione di conformità agli originali digitali della copia, formata su supporto analogico, della sentenza e della relazione di notificazione da depositare in cancelleria deve essere eseguita dal difensore del ricorrente mediante sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, senza che un'attestazione implicita ad essa equipollente possa desumersi dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria, non essendo tale ultima firma finalizzata a certificare alcunché, ma soltanto a riferire al sottoscrittore l'elencazione, sotto la propria responsabilità, degli atti che con essa si depositano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)