Sez. 5, Sentenza n. 39139 del 23/06/2023 Ud. (dep. 26/09/2023) Rv. 285200 - 02
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Gruppo societario - Pagamenti in favore della società controllante - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Formalizzazione del contratto di "cash pooling" - Necessità - Requisiti - Individuazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Non integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale i pagamenti tra società infragruppo riconducibili all'operatività del contratto di "cash pooling", purché i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.
Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)