Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 23/09/2025 (Rv. 675807-01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Domanda di rimpatrio - Condizione ostativa - Superiore interesse del minore - Valutazione da parte del giudice italiano - Rilevanza del mero disagio psicologico per il distacco del minore dal genitore autore della sottrazione - Esclusione - Condizioni.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, attesa la regola generale prevista dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che impone il ritorno immediato nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, la valutazione della sussistenza di una condizione ostativa al predetto rientro va effettuata in maniera rigorosa, non essendo tale condizione ostativa integrata dal semplice disagio psicologico derivante dal distacco del minore dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che che tale disagio non raggiunga la soglia di un'effettiva, e non meramente transeunte, sofferenza, fonte di pericolo psichico o di effettiva intollerabilità.
Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 1 lett. B, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)