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Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 25/10/1977 (Rv. 388172 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - DIRITTI DEI CREDITORI SOCIALI - DISCIPLINA DELL'ART 2312 COD CIV - SOCIETA - FUSIONE - EFFETTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388172-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - DIRITTI DEI CREDITORI SOCIALI - DISCIPLINA DELL'ART 2312 COD CIV - SOCIETA - FUSIONE - EFFETTI - INAPPLICABILITA.*

La disciplina dell'art 2312 cod civ dettata per le societa in nome collettivo, per cui, dopo la cancellazione della societa estinta dal registro delle imprese, i creditori sociali possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci della societa estinta, non trova applicazione nel caso di societa fuse ed incorporate, giacche per esse l'Estinzione delle societa non e l'atto ultimo e definitivo, come nell'ipotesi generale di scioglimento delle societa, bensi realizza una successione universale con la sopravvivenza di un soggetto risultante ed incorporante, il quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici gia riguardanti le societa fuse od incorporate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)