diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021 (Rv. 661230 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall’art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Operazioni tra società appartenenti a stesso gruppo o riferite a stessi soggetti - Acquisti e cessioni delle partecipazioni - Carattere elusivo - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661230-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di elusione fiscale, hanno carattere elusivo e integrano l'abuso del diritto quelle operazioni finanziarie tra società appartenenti al medesimo gruppo (nazionale o sovranazionale) o, comunque, che fanno riferimento ai medesimi soggetti (persone fisiche o società) - come la cessione di partecipazioni in rapida sequenza cronologica (iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o tra l'attivo circolante) - compiute con esclusiva finalità di elusione di imposta, al fine di ridurre il reddito imponibile – in ipotesi mediante la compensazione della minusvalenza generata dalla cessione "frettolosa" di una partecipazione, il cui valore non abbia subito una perdita durevole, con la plusvalenza generata da altra analoga operazione – con l'obiettivo di realizzare un risultato fiscalmente vantaggioso per l'impresa senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)