Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 569 Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per revisione
1. La sentenza pronunciata dal giudice di rinvio e' soggetta a ricorso per cassazione.
2. Se e' stata violata la disposizione della prima parte dell'art. 566, la corte di cassazione decide anche nel merito.
3. La conferma della sentenza di condanna non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.
Art. 570 Pubblicazione della sentenza di assoluzione
1. La sentenza della corte di cassazione che pronuncia l'annullamento senza rinvio, o quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di rinvio, a richiesta dell'interessato e' stampata ed affissa per estratto a cura del cancelliere nel Comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del prosciolto. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice competente per l'esecuzione dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia inserito a cura del cancelliere in un giornale designato con l'ordinanza medesima.
3. Le spese della pubblicazione in ogni caso sono a carico della Cassa delle ammende.
Art. 571 Riparazione degli errori giudiziari
1. Chi e' stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata della eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, puo' essere accolto, a spese dello Stato in un istituto a scopo di cura o di educazione.98
Art. 572 Riparazione in caso di morte del prosciolto
1. Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.
2. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovra' essere ripartita equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore.
Art. 573 Domanda di riparazione pecuniaria
1. La domanda di riparazione e' presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel qual caso e' trasmessa senza ritardo al giudice competente.
2. La domanda puo' essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata, a pena di inammissibilita', entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.
3. Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'art. 564, o giovarsi di quella gia' proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.
4. La domanda e notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro per il tesoro, il quale puo' intervenire per la determinazione della misura della riparazione.
Art. 574 Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione
1. Quando la sentenza di condanna e' stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiaro' l'annullamento ovvero, se questo e' stato dichiarato dalle Sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.
2. Quando l'assoluzione e' stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronuncia la sentenza di assoluzione.
3. Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.
4. Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il Ministro per il tesoro o un suo delegato, hanno facolta' di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.
5. Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori puo' prorogare, per giusta causa, il termine per una sola, volta e comunque per non piu' di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'art. 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto, che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto "di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro per il tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.
6. La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo e' soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.
7. In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.
8. Il giudice; qualora ne ricorrano le condizioni, puo' concedere al prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti.
Art. 574-bis Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni
1. Nei casi preveduti dal n. 4 dell'art. 554, la riparazione pecuniaria puo' essere domandata qualora non sia, stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.
2. Qualora vi sia stato un risarcimento parziale, la riparazione e' liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.
3. Il termine previsto nel primo capoverso dell'art. 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.
4. Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fine a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Libro quarto. Dell'esecuzione
Titolo primo. Disposizioni generali
Art. 575 Esecutorieta' territoriale dei provvedimenti giudiziari
1. I provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria in materia penale hanno forza esecutiva in tutto il territorio dello Stato.
Art. 576 Esecuzione delle sentenze
1. Alle sentenze e' data esecuzione quando sono divenute irrevocabili o quando la legge ne consente l'esecuzione provvisoria.
2. Sono irrevocabili le sentenze contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui sono scaduti i termini per proporla senza che sia stata proposta. Se vi e' ricorso per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile l'ordinanza preveduta dall'articolo 207 e negli altri casi dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Le sentenze di proscioglimento sono eseguite appena pronunciate.
4. Le sentenze di condanna si eseguono entro cinque giorni da quello in cui l'Autorita' incaricata dell'esecuzione ha ricevuto notizia dell'irrevocabilita'.
5. I cancellieri delle corti, dei tribunali e dei pretori trasmettono ogni quindici giorni all'Autorita' locale di pubblica sicurezza l'estratto delle sentenze divenute irrevocabili portanti condanna a pena detentiva.
Art. 577 Funzioni esecutive del pubblico ministero e del pretore
1. Il pubblico ministero presso la corte o il tribunale, che ha emesso il provvedimento, provvede d'ufficio all'esecuzione.
2. Il pretore fa eseguire i suoi provvedimenti.
3. Il pubblico ministero o il pretore quando occorre puo' richiedere per l'esecuzione rispettivamente un altro ufficio del pubblico ministero o un altro pretore.
Art. 578 Declaratoria d'estinzione del reato o della pena
1. Qualora si sia verificata l'estinzione del reato o della pena, il giudice che ha pronunciato la condanna emette anche d'ufficio in camera di consiglio la relativa dichiarazione. Nell'ordinanza e' enunciata la causa dell'estinzione, e' revocato l'ordine di carcerazione, e' disposta la liberazione del condannato che sia stato arrestato e sono dati i provvedimenti occorrenti rispetto alle misure di sicurezza.
2. L'ordinanza e' soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.
3. Se non si e' provveduto nel modo sopra indicato o se e' stata respinta un'istanza del condannato, questi o il pubblico ministero puo' promuovere incidente di esecuzione a' termini degli articoli 628 e seguenti.
Art. 579 Pluralita' di condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il procuratore generale o il procuratore del Re della circoscrizione a cui appartiene uno dei giudici che pronunciarono le sentenze predette, promuove anche d'ufficio in qualsiasi tempo, con ricorso alla corte di cassazione, la decisione circa la sentenza che deve essere eseguita. Tale ricorso non e' notificato all'interessato. La corte in camera di consiglio dichiara con ordinanza doversi eseguire la sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave e annulla le altre.135
2. Qualora le decisioni importino pene di specie diversa, si procede al ragguaglio: se si tratta di pene pecuniarie e di pene detentive, si applica l'articolo 135 del codice penale; se si tratta di reclusione e d'arresto, un giorno di reclusione si computa per due giorni di arresto.
3. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti di condanna divenuti esecutivi ovvero di sentenze e di decreti.
4. Se il provvedimento annullato era stato in tutto o in parte eseguito, l'esecuzione si considera come conseguente al provvedimento rimasto in vigore.
Titolo secondo. Dell'esecuzione penale
Capo I. Dell'esecuzione delle varie specie di pene
Art. 580 Esecuzione della condanna alla pena di morte
1. Quando deve eseguirsi una sentenza di condanna alla pena di morte, il pubblico ministero comunica di urgenza la sentenza, appena e' divenuta irrevocabile, al Ministro della giustizia.
2. Il pubblico ministero, appena pervenute le disposizioni del Ministro della giustizia, stabilisce, quando ne e' il caso, il giorno e l'ora dell'esecuzione nel luogo designato e ne da' partecipazione alla direzione dello stabilimento per i provvedimenti necessari.
3. All'esecuzione intervengono un rappresentante del pubblico ministero, assistito dal segretario, un medico designato dal pubblico ministero e un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede. Il segretario compila il processo verbale, nel quale e' fatta menzione anche dell'ora dell'esecuzione ed e' inserita la dichiarazione della morte del condannato accertata dal medico.
4. Dell'avvenuta esecuzione si fa certificazione in fine dell'originale della sentenza di condanna, a cura del cancelliere del giudice che l'ha pronunciata.
5. Se il condannato alla pena di morte non e' detenuto, il pubblico ministero trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, a norma dell'articolo seguente.
Art. 581 Esecuzione di pene detentive
1. Il pubblico ministero o il pretore, competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, se questi non e' gia' detenuto. Tale ordine contiene le generalita' del condannato o quant'altro valga a identificarlo e l'indicazione della sentenza di condanna e della pena. Per l'esecuzione dell'ordine si osservano le disposizioni dell'articolo 267.
2. Se non si ha sospetto di fuga e la durata della pena non e' superiore a sei mesi, prima di emettere l'ordine di carcerazione il pubblico ministero o il pretore puo' far notificare al condannato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni.
3. Se il condannato e' detenuto, il pubblico ministero o il pretore ne informa il Ministero della giustizia affinche' sia provveduto all'esecuzione della pena.
4. Se il condannato non detenuto si trova fuori della circoscrizione in cui il pubblico ministero o il pretore esercita il proprio ufficio, l'ordine di carcerazione e' trasmesso per l'esecuzione al procuratore del Re o al pretore del luogo in cui il condannato si trova. L'ordine puo' anche essere trasmesso direttamente all'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo medesimo.
Art. 582 Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate due o piu' sentenze o decreti di condanna per reati diversi, il pubblico ministero o il pretore determina se occorre quale pena debba essere eseguita, in osservanza delle norme sul concorso di pene. Se le condanne vennero inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che pronuncio' l'ultima condanna o il procuratore del Re del circondario in cui risiede il pretore che pronuncio' l'ultima condanna.
2. Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'.
3. Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si osservano le norme concernenti gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e seguenti.
Se l'incidente promosso dal condannato appare manifestamente infondato, il giudice con l'ordinanza che lo rigetta puo' infliggere al condannato stesso una punizione a norma del regolamento generale carcerario, dandone partecipazione alla direzione dello stabilimento per l'esecuzione; e, se l'opponente non e' detenuto, puo' condannarlo al pagamento di una somma da lire cento a cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
4. Quando piu' sentenze o decreti di condanna sono stati pronunciati da giudici ordinari e da giudici speciali la competenza per i provvedimenti indicati nelle disposizioni precedenti e per i relativi incidenti di esecuzione spetta all'Autorita' giudiziaria ordinaria.
Art. 583 Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena
1. Se viene arrestata una persona per esecuzione di pena o perche' sia evasa mentre scontava una condanna, e sorge dubbio sull'identita' della medesima, il procuratore del Re o il pretore del luogo dell'arresto la interroga e compie ogni altra indagine utile per l'identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non e' il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione: se l'identita' personale e' dubbia, ne rimette l'accertamento al giudice competente per gli incidenti di esecuzione.
2. Se, nonostante gli atti compiuti, l'identita' personale rimane incerta, il giudice con l'ordinanza che decide sull'incidente dichiara non raggiunta l'identificazione allo stato degli atti, e si osservano le disposizioni dell'articolo 84, in quanto sono applicabili.
3. La competenza per decidere sull'incidente spetta al predetto giudice anche quando la persona menzionata nella prima parte di questo articolo debba ancora essere giudicata per altri reati, nel quale caso l'ordinanza e' comunicata all'Autorita' procedente, che emette i provvedimenti sospensivi preveduti dall'articolo 84.
Art. 584 Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome incorso negli atti del procedimento, si provvede alla correzione nella forma indicata nell'articolo 149, soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata anche sotto altro nome nel procedimento stesso; altrimenti si provvede a' termini del numero 3° dell'articolo 554. In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' senz'altro sospesa.
Art. 585
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 586 Esecuzione di pene pecuniarie
1. Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.
3. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.
4. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.
5. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.134
6. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.
7. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo.134
Art. 587 Esecuzione delle pene accessorie
1. Nei casi preveduti dall'articolo 32 del codice penale, il pubblico ministero promuove, appena la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile, i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela.
2. A tal uopo trasmette per estratto la sentenza di condanna al pretore competente e accerta che siano dati i provvedimenti relativi.
3. Quando si deve eseguire un provvedimento che importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o che ne ordina anche provvisoriamente la sospensione, il pretore, in seguito alla predetta comunicazione, da' i provvedimenti necessari a norma delle leggi civili.
4. Quando da una sentenza di condanna o da un altro provvedimento derivano pene accessorie, diverse da quelle prevedute dalle disposizioni precedenti, il pubblico ministero o il pretore ne cura l'esecuzione, comunicando il dispositivo della sentenza di condanna, con l'indicazione delle pene accessorie da eseguirsi, all'Autorita' di pubblica sicurezza e occorrendo alle altre Autorita' interessate.
5. Le stesse disposizioni si osservano per l'esecuzione di pene accessorie provvisoriamente applicate.
6. Il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie che a norma del codice penale conseguono a una condanna e di quelle applicate provvisoriamente.
Art. 588 Provvedimenti nel caso di estinzione delle pene accessorie
1. Nel caso di estinzione delle pene accessorie per riabilitazione o per un'altra causa, il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale dell'avvenuta estinzione con la menzione della causa che l'ha determinata. Dell'eseguita annotazione il procuratore del Re da' notizia al pretore ed all'Autorita' amministrativa per i provvedimenti di loro rispettiva competenza.
2. Contro i provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle pene accessorie il condannato puo' proporre incidente di esecuzione. Sono applicabili, quando ne ricorrono le condizioni, le sanzioni indicate nel secondo capoverso dell'articolo 582.