Sez. 3, Sentenza n. 9947 del 20/01/2016 Cc. (dep. 10/03/2016) Rv. 266713 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Sequestro preventivo - Indagato non titolare del bene in sequestro - Legittimazione - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, Corte ha precisato che il principio trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali (artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen.) ma anche in quelle generali sull'interesse all'impugnazione (artt. 538, comma quarto, e 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)