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Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La predetta addizionale e' stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

3. Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

Art. 2

1. In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

Art. 3

1. Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

  1. 1) burro;

  2. 2) margarina animale e vegetale;

  3. 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

  4. 4) ricotta;

  5. 5) legumi secchi;

  6. 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

  7. 7) olii vegetali allo stato commestibile;

  8. 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

  9. 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

  10. 10) frutta secca;

  11. 11) pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi;

  12. 12) uova di pollame;

  13. 13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;

  14. 14) baccala' secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

  15. 15) zucchero;

  16. 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;

  17. 17) risone e riso;

  18. 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

  19. 19) aceto;

  20. 20) benzina;

  21. 21) gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

  22. 22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1963, n. 441;

  23. 23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;

  24. 24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

  25. 25) somministrazioni di acqua;

  26. 26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, chimiche, ambulatori e simili.

2. Sono escluse altresi' dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Art. 4

1. Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonche' a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' aggiudicati.

2. Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle Regioni, delle Province e dei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' aggiudicati.

Art. 5

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 21 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

  1. 1) burro;

  2. 2) margarina animale e vegetale;

  3. 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

  4. 4) ricotta;

  5. 5) legumi secchi;

  6. 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

  7. 7) olii vegetali allo stato commestibile;

  8. 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

  9. 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

  10. 10) frutta secca;

  11. 11) pesce fresco, anche congelato;

  12. 12) uova di pollame;

  13. 13) pollame e conigli, vivi o morti;

  14. 14) baccala' secco e salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

  15. 15) zucchero;

  16. 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

  17. 17) risone e riso;

  18. 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

  19. 19) benzina;

  20. 20) fertilizzanti e anticrittogamici;

  21. 21) macchine agricole;

  22. 22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

2. L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964.

3. Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia per la durata di tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addi' 15 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE