Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
Testo in vigore al
Art. 26 1
1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1 gennaio 1983, e' dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
2. (2) L'imposta e' commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983.
3. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1 gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.
4. (3) L'imposta di cui ai commi precedenti potra' essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato.
5. (4) La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.
6. (5) L'imposta di cui ai commi precedenti non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed e' dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non e' altresi' dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonche' per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.
7. (6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione.
8. (7) Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti e' di esclusiva spettanza dell'orario.
9. (8) Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.
Titolo IV. Disposizioni varie
Art. 27 1
1. L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata". (2) L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: "Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio. Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo". (3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti". (4) L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: "I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento. Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604". (5) Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, e' abrogato. (6) La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000. (7) I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono cosi' modificati:
1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono fissate in lire 1.000;
2) il numero 4) e' cosi' sostituito:
"sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,00% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,00% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,60% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,40% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,20% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,10%";3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
"6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000";4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, e' elevato a lire 2.000;
5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in lire 1.000.14 (8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.
(9) La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' decuplicata. (10) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Art. 28 1
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. (2) Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.
3. (3) Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo e' assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sara' determinato, per la regione Sardegna, con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
4. (4) Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
5. (5) Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Art. 29 1
1. Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. (2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono cosi' ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
3. (3) Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attivita' istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.
4. (4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.
5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia piu' esercizi commerciali o di altre attivita' economiche diversi dalla sede principale, per ogni unita' locale o esercizio e' inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.
6. (6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dallo articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.
7. (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti:
"17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere allo atto della domanda e sempreche' non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000";
"18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000".
8. (8) Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, e' riscosso secondo le seguenti misure:
9. 9Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.
Art. 30 1
1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
2. (2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i riscatti, le indennita' e le pensioni normali a carico degli Istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
3. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni e'
liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.
4. (2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed
insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita' lavorativa. (3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attivita', sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.
5. (4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilita' dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.
6. (4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975.7
Art. 30-bis
1. Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e' aggiunto il seguente comma:
"All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi".
Art. 30-ter
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme gia' pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
Art. 31 1
1. Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:
a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;
b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.4
2. (2) Le tariffe minime di cui al punto b) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle citta' con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre citta'; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validita' oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.
3. (3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validita' limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.
4. 4Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalita' del loro rilascio.
5. (5) Dal 1 luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori , studenti, portatori di handicaps militari di leva, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.
6. (5.1) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
(5.2) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
(5.3) COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730
Art. 32 1
1. I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
2. (2) La riscossione avverra' mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalita' stabilite nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
3. (3) L'esattore versera' le quote di contributi ai consorzi cui competono.
Art. 33 1
1. I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso revisionale preventivato per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla richiesta di contributi.
2. (1.1) Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non e' riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano la loro attivita' in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.
3. (2) Per i contributi gia' concessi a partire dal 1 gennaio 1980 e' ammessa la rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.
Art. 34 1
1. Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, e' prorogato al 30 giugno 1983.
2. (2) Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. (3) Al primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, le parole "le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti" sono sostituite con le parole "le norme vigenti in materia".
4. (4) il terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' sostituito dal seguente: "i mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge".
5. (4.1) All'articolo 8, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dopo le parole: "dalla Banca nazionale del lavoro" sono inserite le altre: "due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti".
6. (4.2) Allo stesso articolo 8, sesto comma, sono sostituite le parole: "e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio" con le altre: "uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio".
Art. 35 1
1. Il termine del 28 febbraio 1983 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, e' differito al 31 luglio 1983.
2. (2) I rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983.3
Art. 35-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 35-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 35-quater 1
1. Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attivita' a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino della normale attivita', il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'articolo 1, n. 21), del decreto ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. (2) A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Art. 36 1
1. All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al precedente articolo 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.
2. (2) All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, nonche' con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.
3. (3) In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.
4. (4) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 131
Art. 38
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - GORIA - ROGNONI - BODRATO - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 18