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Sez. U, Sentenza n. 8188 del 05/11/1987 (Rv. 455817 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - I.N.A.M. - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI DETTO ENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO INERENTE A PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CESSAZIONE SOPRAVVENUTA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE - SUBINGRESSO DEL MINISTERO DEL TESORO NELLE FUNZIONI LIQUIDATORIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - COMPETENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455817-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - I.N.A.M. - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI DETTO ENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO INERENTE A PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CESSAZIONE SOPRAVVENUTA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE - SUBINGRESSO DEL MINISTERO DEL TESORO NELLE FUNZIONI LIQUIDATORIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - COMPETENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In relazione ad una domanda proposta nei confronti del Commissario liquidatore dell'INAM, per il pagamento del compenso inerente a prestazioni professionali, la giurisdizione del giudice ordinario (con la Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, ove si tratti di rapporto presentante i connotati della "parasubordinazione" di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) non può essere contestata per effetto della sopravvenuta cessazione della gestione commissariale, con il subingresso del ministero del tesoro nelle funzioni liquidatorie (a far tempo dal 30 giugno 1981), tenuto conto che la particolare procedura amministrativa demandata a detto ministero dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 per la formazione dell'elenco delle posizioni debitorie, anche a prescindere dalla sua inidoneità ad interferire sulla proponibilità di detta domanda, non trova applicazione per crediti già fatti valere contro la gestione commissariale. (V 3815/84, mass n 435777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)