Sez. 2, Sentenza n. 46053 del 21/11/2012 Ud. (dep. 27/11/2012) Rv. 255069 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Rinuncia parziale ai motivi di appello - Omesso esame dei motivi oggetto di rinunzia rinunciati ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità .
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
A seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (articolo 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia; ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)