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Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 06/05/1961 (Rv. 881005 - 01)

INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER MULTA - CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE - IRRILEVANZA. INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER MULTA - NECESSITÀ - INDAGINE DEL GIUDICE.
Stato
decisa il 1961-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881005-01

INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER MULTA - CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE - IRRILEVANZA. INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER MULTA - NECESSITÀ - INDAGINE DEL GIUDICE.

L'opposizione contro il decreto ingiuntivo, pronunciato sulla base di uno dei titoli menzionati nell'art. 642, primo comma cod. proc. civ., dev'essere preceduta dal deposito per il caso di soccombenza, ai sensi dell7art. 651 cod. proc. civ., indipendentemente dalla circostanza che sia stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto. L'esame del giudice dell'opposizione, relativamente all'osservanza dell'Onere del deposito, prescritto dall'art. 651 cod. proc. civ. per il caso di soccombenza, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito. Il giudice, al fine di stabilire l'osservanza dell'Obbligo del deposito per il caso di soccombenza, prescritto dall'art. 651 cod. proc. civ., deve compiere un controllo meramente formale che si concreta nell'accertare se il decreto ingiuntivo è stato emesso in base ad uno dei titoli, indicati nel primo comma dell'art. 642 cod. proc. civ. , e se l'opponente abbia fatto precedere l'opposizione dal deposito per il caso di soccombenza. Nell'ipotesi che risulti e che è stato omesso il deposito che doveva precedere l'opposizione è precluso l'esame di qualsiasi eccezione o difesa, di rito o di merito, a causa della conseguente inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)