Sez. 2, Sentenza n. 459 del 26/01/1990 (Rv. 464993 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel legato in sostituzione di legittima l'attribuzione patrimoniale oggetto della disposizione testamentaria è caratterizzata dalla intenzione del testatore di soddisfare integralmente mediante la stessa i diritti di legittimario spettanti all'istituito. Tale intenzione - che deve emergere in maniera inequivoca, sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni in cui si articola la scheda testamentaria è sufficiente a determinare a norma dell'art. 551 primo e secondo comma cod. civ. l'alternativa offerta al legittimario di chiedere l'integrazione della legittima o conseguire il legato, senza che si richieda quale elemento essenziale la contestuale menzione di tale alternativa da parte dello stesso testatore, in quanto le conseguenze giuridiche dell'Esercizio (o mancato Esercizio) del potere di scelta spettante all'istituito sono espressamente previste dall'art. 551.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)