Sez. 1, Sentenza n. 9458 del 14/02/1989 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181756 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DICHIARAZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI IMPUTATO E SCARCERATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DICHIARAZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DI IMPUTATO E SCARCERATO.*
La dichiarazione di domicilio che l'imputato effettui al momento della scarcerazione in luogo diverso da quello indicato precedentemente nella elezione di domicilio costituisce revoca di quest'ultima. La distinzione tra dichiarazione ed elezione (la prima di natura dichiarativa, la seconda negoziale) e gli effetti che da tale distinzione sono stati tratti nella pratica giudiziaria non hanno più ragione d'essere dopo l'emanazione della legge 8 agosto 1977, n. 534 la quale, nella nuova formula dell'art. 171 cod. proc. pen., considera i due Atti alternativamente, ma posti sullo stesso piano quanto agli effetti. L'art. 172 prevede infatti che tanto il domicilio eletto che quello dichiarato sono "domicilio legale" per tutto il corso del procedimento. Anche ex art. 169 cod. proc. pen. la distinzione non esista più, potendo l'imputato eleggere come domicilio anche quello reale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 08/08/1977 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)