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Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014 (Rv. 629520 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629520-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)