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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 213 Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti penali

1. Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione l'imputato che l'ha proposta e' condannato alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio in conseguenza dell'effetto estensivo dell'impugnazione sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propose l'impugnazione.

3. L'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese anche dei precedenti giudizi, quantunque in questi sia stato prosciolto.

Art. 214 Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti civili

1. Nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili si pronuncia condanna alle spese contro la parte privata soccombente.

Capo IX. Degli incidenti di falso

Art. 215 Diritto di proporre l'incidente di falso

1. Il pubblico ministero puo' impugnare per falsita' un atto o documento del processo in qualsiasi stato e grado del procedimento.

2. La stessa facolta' spetta alle parti private, le quali possono esercitarla personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

Art. 216 Dichiarazione d'impugnazione di falso

1. L'impugnazione di falso deve a pena d'inammissibilita' essere presentata con atto scritto e contenere:

  1. 1° l'indicazione dell'atto o documento che ne forma oggetto, con la determinazione quando occorre della parte di esso che viene impugnata;

  2. 2° i motivi che inducono a ritenere la falsita', con l'indicazione dei fatti, delle circostanze e delle prove.

2. Durante l'istruzione l'incidente di falso e' proposto davanti al magistrato procedente, con dichiarazione presentata nella cancelleria o segreteria.

3. Negli altri stati del procedimento l'incidente e' proposto davanti al giudice che deve procedere o che procede al giudizio, con dichiarazione presentata nella cancelleria ovvero al cancelliere che assiste all'udienza.

4. Assieme alla dichiarazione o successivamente possono essere presentate memorie.

Art. 217 Provvedimenti conseguenti all'impugnazione di falso

1. Proposto l'incidente di falso, il pubblico ministero che procede con istruzione sommaria, se ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza che si sia giudicato sull'incidente medesimo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con la richiesta di istruzione formale.

2. Il giudice, davanti al quale e' proposto l'incidente di falso, se ritiene che l'impugnazione abbia apparenza di fondamento, sospende quando e' necessario l'istruzione o rinvia il giudizio; altrimenti procede agli atti ulteriori dell'istruzione o del giudizio, tenendo conto quando occorre anche dell'atto o documento impugnato. La decisione e' pronunciata con ordinanza.

3. Il giudice stesso, appena proposto l'incidente di falso, deve assicurare l'identita' e la custodia dell'atto o del documento impugnato.

4. Se il giudice ordina la sospensione o il rinvio, l'atto o il documento con la dichiarazione d'impugnazione e con quant'altro vi si riferisce e' trasmesso immediatamente a cura del cancelliere al pubblico ministero competente ad iniziare l'azione penale per la falsita'.

5. Quando il giudice non ordina la sospensione o il rinvio, la trasmissione e' disposta dopo chiusa l'istruzione con la sentenza che dichiara non doversi procedere non piu' soggetta a impugnazione o dopo terminato il giudizio con la sentenza divenuta irrevocabile.

Art. 218 Sanzioni contro le impugnazioni di falso temerarie

1. Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsita', la parte privata che ha proposto l'incidente puo' essere condannata alle spese cagionate dalla sospensione o dal rinvio, al pagamento di una somma da lire cinquecento a cinquemila a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento del danno verso chi ne abbia diritto.

Libro secondo. Dell'istruzione

Titolo primo. Disposizioni generali

Capo I. Degli atti preliminari all'istruzione

Sezione I. Degli atti di polizia giudiziaria

Art. 219 Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.

Art. 220 Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.

2. In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado e' responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non puo' essere allontanato dalla sede, ne' privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non puo' essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.

Art. 221 Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. 1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualita';

  2. 2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza; e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;

  3. 3) il sindaco nei comuni ove non e' alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

3. Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Art. 222 Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'Autorita' competente, salvo quanto e' disposto nell'articolo 238.5

2. Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'Autorita' giudiziaria. Se vi e' fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale.44

Art. 223 Ausiliari della polizia giudiziaria

1. Agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica relativa alle loro funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche quando e' necessario per mezzo di persone idonee da essi richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria. Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati.44

2. Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento.61

Art. 224 Perquisizioni di polizia giudiziaria

1. Nella flagranza del reato o nel case di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304-ter secondo capoverso e, per quanto e' possibile, le altre norme sulla istruzione formale.

2. L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dello art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Art. 225 Sommarie informazioni

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

2. All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e cio' dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238.
Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

3. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

4. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

5. Al deposito degli atti stessi, nonche' dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227.61

Art. 226 Sequestro di carte sigillate - Facolta' relative alla corrispondenza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

2. Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorita' giudiziaria e possono ordinare a chi e' preposto ai servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

4. Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria piu' vicina, che la concede con decreto motivato.

Art. 227 Trasmissione di atti e informazioni all'Autorita' giudiziaria

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore del Re o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate.

2. Devono inoltre riferire all'Autorita' giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.

Art. 228 Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

2. Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Art. 229 Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

2. Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

Art. 230 Obbligo del segreto

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati.

Sezione II. Degli atti di istruzione preliminare del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale presso la corte d'appello

Art. 231 Atti e informative del pretore

1. Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

2. Il pretore informa senza ritardo il procuratore del Re delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati. Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente, deve trasmettere al procuratore del Re gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e d'assicurazione delle prove e, se la legge autorizza il mandato di cattura, puo' provvisoriamente emettere mandato d'arresto.

Art. 232 Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

Art. 233 Informative del procuratore del Re al procuratore generale

1. Il procuratore del Re informa il procuratore generale presso la corte d'appello delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati.