diritto.io

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Testo in vigore al

Art. 29 Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio

1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.23

Art. 30 Esclusioni

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attivita'.

1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) puo' essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.23

Capo II. Obblighi di conservazione)

Art. 31 Obblighi di conservazione

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorita' competente.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

  1. a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

  2. b) i dati identificativi , ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

  3. b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalita' ivi previste;

  4. c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

  5. d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.23

Art. 32 Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.

2. Le modalita' di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operativita' o attivita' del cliente nonche' l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalita' devono, altresi', assicurare:

  1. a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a ) e b ) ;

  2. b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

  3. c) l'integrita' dei dati e delle informazioni e la non alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.23

Art. 33 Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) , nonche' le societa' fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria.23

Art. 34 Disposizioni specifiche

1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonche' la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni.

3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicita' ed efficienza, le Autorita' di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli gia' istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.23

Art. 34-bis Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato

1. Al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e' istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato.

2. I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:

  1. a) le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;

  2. b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a);

  3. c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del capo III del presente titolo.

3. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.

4. Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9, comma 3.

5. I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8.

7. L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:

  1. a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita' di revoca dell'incarico;

  2. b) il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;

  3. c) le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorita' di cui al comma 6.

9. Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce:

  1. a) le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche' all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai;

  2. b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1;

  3. c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza;

  4. d) le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai.

10. Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:

  1. a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1;

  2. b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF;

  3. c) formazione e aggiornamento continui;

  4. d) procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11.

11. Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita' per:

  1. a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10;

  2. b) il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;

  3. c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni.

12. Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e' stata contestata la violazione.

13. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai sensi del comma 6.

Capo III. Obblighi di segnalazione)

Art. 35 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestivita', completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilita' di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attivita' criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attivita' illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.23

Art. 36 Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle societa' di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti

1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le societa' di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.

2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.

4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.

5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.23

Art. 37 Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i notai di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) , ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, si avvalgono dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il proprio organismo di autoregolamentazione. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del notaio per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.23

Art. 38 Tutela del segnalante

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati, salvo che cio' risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorita' giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse.23

Art. 39 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, e' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilita' di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attivita' di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorita' di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, ne' alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari , a condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o piu' intermediari bancari e finanziari ovvero due o piu' professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.23

Art. 40 Analisi e sviluppo delle segnalazioni

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita':

  1. a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' delle risultanze della propria attivita' ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;

  2. b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

  3. c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;

  4. d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni di operazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo;

  5. e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalita' concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;

  6. f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.

2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.23

Art. 41 Flusso di ritorno delle informazioni

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

2. La UIF, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresi' al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.23

Capo IV. Obbligo di astensione)

Art. 42 Astensione

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identita'.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo.

4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.23

Capo V. Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività

Art. 43 Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti

1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta, assicurano, quanto meno:

  1. a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

  2. b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operativita' potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

  3. c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalita' dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);

  4. d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);

  5. e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).

3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.

4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilita' in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.23

Art. 44 Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

1. Ferma la responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

  1. a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione e' inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione;

  2. b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);

  3. c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:

  1. a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalita' di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonche' la responsabilita' ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;

  2. b) le modalita' di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a) , nonche' l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

  3. c) le modalita' e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilita' nonche' al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purche' risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

  2. b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attivita' gestite in modo automatico.23

Art. 45 Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

  1. a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;

  2. b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;

  3. c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto.
L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato.

3. Le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:

  1. a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui al comma 2;

  2. b) le modalita' di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di cui al comma 2;

  3. c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;

  4. d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;

  5. e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

  6. f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;

  7. g) l'entita' ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.23

Art. 45-bis Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'

1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attivita', designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1 , del presente decreto.

Capo VI. Obblighi di comunicazione)

Art. 46 Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

  1. a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

  2. b) comunicare, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.23

Art. 47 Comunicazioni oggettive

1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalita' di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati..

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.23