Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni
Testo in vigore al
Capo III. Liquidazione del trattamento normale di quiescenza.
Sezione 1ª. Trattamento diretto
Art. 7
1. Insieme con l'atto di cessazione dal servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale, da cui l'impiegato amministrativamente dipende, predispone il decreto di liquidazione della pensione, assegno o indennita', cui l'interessato abbia diritto.
Art. 8
1. Se al momento della cessazione dal servizio o della morte dell'impiegato, non risulti sufficiente la documentazione di tutti i servizi resi o di eventuali aumenti di favore, si liquida, in via provvisoria, la pensione spettante, diretta o indiretta, in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.
2. Nello stesso modo si provvede quando il decreto di liquidazione definitiva non possa aver corso immediato.
Art. 9
1. Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, e' liquidata la pensione per anzianita' di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti.
2. Se, pero', all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennita' per una volta tanto, la relativa liquidazione e' disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la meta' della indennita' stessa.
Art. 10
1. Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.
2. E' trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avra' apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.
3. Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria e' comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.
4. L'Amministrazione puo' provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.
5. In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.
Art. 11
1. Al decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, devono essere allegati i seguenti documenti:
1° estratto dell'atto di nascita dell'impiegato;
2° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.
2. Il foglio matricolare, relativo al servizio militare eventualmente prestato dagli impiegati civili e dai salariati, e' rilasciato dalla competente Amministrazione militare. Le copie dello stato di servizio e del foglio matricolare devono contenere la dichiarazione della loro perfetta conformita' all'originale e della inesistenza di altre variazioni o interruzioni all'infuori di quelle indicate durante tutto il servizio dell'impiegato.
3. Sulle copie viene apposta la data, la firma del capo del personale responsabile e il suggello d'ufficio.
Art. 12
1. Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito fra lo Stato ed uno o piu' istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ciascun istituto determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta.
2. La comunicazione, di cui al comma precedente e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto ad uno degli istituti di previdenza da essa amministrati; e' fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.
Art. 13
1. All'atto della cessazione dal servizio di ogni salariato, la Amministrazione competente, prima di provvedere alla liquidazione della pensione, chiede all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elementi necessari a determinare i diritti del pensionando verso l'Istituto medesimo per l'assicurazione obbligatoria e per quella facoltativa.
Art. 14
1. Salvo il disposto del seguente art. 15, nei casi in cui la decorrenza della pensione di Stato coincida con quella di una pensione di invalidita' e vecchiaia, dovuta al salariato dall'Istituto nazionale, di cui al precedente art. 13, per assicurazione obbligatoria, l'ammontare della pensione di invalidita' e vecchiaia e' dedotto, a norma di legge, dalla pensione di Stato, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione l'avvertenza seguente: «Verso detrazione della rendita per assicurazione obbligatoria nella quota-parte di L. . . . (Assicurazione obbligatoria L. . . ., meno il contributo dello Stato L. 100)».
Art. 15
1. Nei casi in cui la data di decorrenza della pensione di Stato non coincida con quella dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e quando, pur coincidendo le due date, il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato, oppure il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia, in tutto o in parte, valutabile per la pensione di Stato, si deduce dalla pensione di Stato - a norma di legge - la quota teorica della pensione di invalidita' e vecchiaia, apponendo nel decreto la seguente avvertenza:
«Dalla data del compimento del 65° anno di eta' da parte del concessionario, o prima, nei casi contemplati dall'articolo 20 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, il Tesoro deduca dalla pensione statale la quota-parte della pensione di invalidita' e vecchiaia in L. . . ., liquidata a norma degli articoli 18 e seguenti del decreto stesso».
2. La stessa avvertenza e' apposta nel ruolo di pagamento.
Art. 16
1. Per quanto concerne i diritti inerenti all'assicurazione facoltativa, se il salariato vi sia stato iscritto in forza di legge o di regolamento, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale chiudera' il conto individuale e la rendita relativa sara' integralmente detratta dalla pensione di Stato, salvo il disposto del successivo comma.
2. Nei casi in cui il salariato, che, per legge, avrebbe dovuto essere iscritto all'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualita', sia stato invece iscritto nel ruolo dei contributi riservati, sara' effettuata la detrazione - a norma di legge - come se il salariato fosse stato iscritto nel ruolo della mutualita', apponendo nel decreto Ministeriale di concessione la seguente avvertenza:
«La quota a carico dello Stato corrisponde alla differenza fra la pensione integrale e il totale della pensione che sarebbe spettata al concessionario, qualora fosse stato iscritto nei ruoli della mutualita' dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e della rendita di L. . . . per assicurazione obbligatoria.
Art. 17
1. Quando la liquidazione della pensione di Stato avvenga prima che il salariato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', l'amministrazione competente trasmette all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale una copia del decreto di liquidazione, registrato alla Corte dei conti, per gli adempimenti cui l'Istituto medesimo e' tenuto per legge.
Sezione 2ª. Trattamento indiretto e di riversibilita'
Art. 18
1. Nei casi di morte in servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale competente predispone il decreto di liquidazione di quanto spetta alla vedova e agli orfani dell'impiegato.
2. Al decreto di liquidazione, da trasmettersi per la registrazione alla Corte dei conti, dovranno essere allegati, oltre i documenti di cui all'articolo 11:
1° gli estratti degli atti di nascita della vedova e degli orfani, aventi diritto;
2° la copia o l'estratto dell'atto di matrimonio o, in caso di orfani legittimati per decreto Reale, l'originale o la copia di questo;
3° la copia o l'estratto dell'atto di morte del marito o padre, e, per gli orfani soli, o orfani di impiegata civile o di salariata, copia dell'atto di morte della madre;
4° un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, dal quale risulti se fu o no pronunciata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza passo' in giudicato, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito. Dallo stesso o da un altro consimile atto, dovra' risultare la situazione della famiglia dell'impiegato, al giorno della sua morte, con la indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti e se i figli dell'ultimo o di precedente matrimonio convivano o no con la madre o matrigna.
Art. 19
1. La vedova e gli orfani degli impiegati morti in pensione devono presentare domanda all'amministrazione che provvide alla liquidazione del trattamento diretto.
2. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del precedente art. 18.
Art. 20
1. Gli orfani di madre, morta in godimento di pensione di riversibilita', devono produrre, insieme con la domanda e con i documenti di cui all'articolo precedente, l'estratto dell'atto di morte della madre e un certificato municipale, o un atto giudiziale di notorieta', dal quale risulti la situazione della famiglia al giorno della morte della madre.
2. Nel caso di orfani che chiedano la pensione per passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, occorre presentare l'atto del nuovo matrimonio.
Art. 21
1. Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.
Art. 22
1. La moglie ed i figli di un assente, per conseguire temporaneamente la pensione che possa loro competere, devono presentare, insieme con la domanda, copia autentica della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'assenza del rispettivo dante causa.
2. Se l'assente ritorna o e' provata la sua esistenza, il pagamento della pensione viene sospeso, salvi i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione.
3. Qualora successivamente fosse constatata la morte dell'impiegato o pensionato, dovra' presentarsi nuova istanza per il trattamento definitivo.
Art. 23
1. In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale.
2. La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.
Art. 24
1. La moglie ed i figli dell'impiegato che, per effetto di condanna penale, abbia perduto il diritto alla pensione o il godimento della stessa o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati per i singoli casi negli articoli precedenti, devono produrre copia autentica della sentenza di condanna, passata in giudicato.
Art. 25
1. Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a pensione da parte del salariato e di conseguente concessione di pensione alla moglie o ai figli di lui, viene apposta sul decreto Ministeriale l'avvertenza relativa alla detrazione della pensione di invalidita' e vecchiaia, che si effettua nei confronti della moglie e dei figli, finche' il salariato sia in vita.
Capo IV. Trattamento privilegiato.
Art. 26
1. L'impiegato, che ritenga di aver diritto a trattamento privilegiato, deve produrre apposita istanza all'Amministrazione competente, indicando i motivi sui quali e' fondata la richiesta e tutte quelle circostanze di fatto, che, comunque, possano concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.
2. Eguale istanza motivata e circostanziata devono produrre le famiglie degli impiegati morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.
Art. 27
1. I genitori, i fratelli e le sorelle del militare morto per causa di servizio devono presentare, a corredo della domanda di pensione:
1° l'estratto del proprio atto di nascita;
2° l'estratto dell'atto di nascita del figlio o fratello defunto;
3° l'atto di morte del militare;
4° l'atto di matrimonio dei genitori del militare;
5° una dichiarazione del podesta' del Comune di residenza, dalla quale risulti se ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, per la morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza ai sensi di legge;
6° un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, comprovante la situazione di famiglia del richiedente al giorno della morte del militare e che comprenda anche i figli non conviventi col padre e con la madre, la data di nascita e l'indicazione dello stato civile di ciascuno;
7° altro simile atto o certificato, comprovante che il militare non lascio' vedova o figli con diritto a pensione e, se la richiedente e' la madre, che essa si trovi tuttora in stato vedovile;
8° un certificato medico dal quale risulti lo stato di salute del padre richiedente, quando questi non abbia raggiunto l'eta' prescritta dalla legge;
9° l'estratto dell'atto di morte del padre del militare o di entrambi i genitori, nel caso che la pensione sia richiesta dalla madre o dai collaterali. Se il padre sia morto e la madre sia passata a nuove nozze, i collaterali devono presentare altresi' l'estratto dell'atto di matrimonio della madre;
10° i certificati dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di residenza dei richiedenti, dai quali risultino le pertinenze economiche dei richiedenti stessi.