Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale
Testo vigente
Art. 18 Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresi' a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.
6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Art. 19 Audizione mediante teleconferenza
1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.
Art. 20 Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari
1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attivita' richiesta.
Art. 21 Operazioni sotto copertura
1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 22 Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
1. Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
Capo III. Intercettazione di telecomunicazioni
Art. 23 Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorita' giudiziaria italiana
1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
a) l'autorita' che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno.
Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica.
4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Art. 24 Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato
1. Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.
Art. 25 Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita' dell'articolo 256 del codice di procedura penale.
Capo IV. Provvedimenti di sequestro
Art. 26 Provvedimenti di sequestro probatorio
1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita' di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.
3. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.
Titolo III. Procedura attiva
Capo I. Emissione dell'ordine di indagine
Art. 27 Emissione dell'ordine di indagine
1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.
2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Art. 28 Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova
1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.
Art. 29 Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine
1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.
Art. 30 Contenuto dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
a) i dati relativi all'autorita' di emissione;
b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.
Art. 31 Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa
1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale e' proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.
Art. 32 Trasmissione dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita' idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario.
2. La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorita' di esecuzione.
Art. 33 Indicazioni all'autorita' di esecuzione
1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 34 Ordine di indagine collegato a un ordine precedente
1. Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.
2. L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di esecuzione un ordine di indagine collegato.
Art. 35 Avvisi alle parti e ai difensori
1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
Art. 36 Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero
1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:
a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana.
2. Nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice da' lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
Capo II. Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 37 Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita' di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto.
4. L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 38 Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.