Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca
Testo in vigore al
Art. 26 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°, e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224
1. Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.
2. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260.
4. Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 23.
5. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.
6. Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.
7. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.
Art. 27 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°
1. Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purche' presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.
2. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
3. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art.
26.
Art. 28 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo
1. A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
2. Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.
3. Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.
Art. 29 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi
1. Puo' essere disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialita', ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.
2. La espropriazione e' pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennita', proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.
3. Contro la misura dell'indennita' e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformita' del disposto dell'art. 25.
Capo IV. Della vigilanza.
Art. 30 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°
1. La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.
Art. 31 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13
1. Le Provincie, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.
2. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di polizia giudiziaria.
Art. 32 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15
1. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Capo V. Delle pene e dei giudizi.
Art. 33 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°
1. Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
2. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento.
3. Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000.
4. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.
5. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.
Art. 34 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°
1. I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.
2. Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.
Art. 35
ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485
Art. 36 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29
1. In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.
2. Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
Art. 37 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°
1. Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300.
2. Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto e' punito, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418:
a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 20 a L. 40;
b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 100 a L. 200.
3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.
4. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.
Art. 38 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma
1. Per le infrazioni agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.
2. Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso e' vietato senza distinzione di tempo e di specie.
3. Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenoseo con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello.
4. Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.
5. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.
Art. 39 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4
1. Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.
Art. 40 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30
1. Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorita' giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale.Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'intendenza di finanza.
2. In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della liberta' personale non puo' eccedere i 30 giorni.
3. A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.
Art. 41 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°
1. Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali e' comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'Autorita' giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, puo' far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a meta' tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.
2. La domanda di oblazione e' diretta al comandante la Regia Capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al Prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.
3. In questo ultimo caso il Prefetto richiede sulla domanda il parere del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.
4. Eseguito il deposito il Comandante la R. Capitaneria di porto ovvero il Prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'Autorita' giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa Autorita' prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.
5. La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore.
Titolo II. Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori.
Capo I. Esecuzioni tributarie, contributi ed agevolezze a favore dell'industria della pesca.
Art. 42 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1; R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6
1. Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.
2. Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, e' concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935.
3. Per coloro i quali avessero gia' costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, e' prorogato sino a tale data.5
4. Restano eccettuati, pero', dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari.
5. Se detti scali cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.
Art. 43 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 2, comma 1°, e art. 26; R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6, comma ultimo
1. E' concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione di pesci secchi, salati e affumicati (esclusi quelli in salamoia), qualora la cattura dei pesci medesimi e la loro lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali.
2. I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.
Art. 44 Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 1 e 2; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 3°, e R decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art 1
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attivita' previste dalla presente legge, promuove e sussidia:
a) l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;
b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;
c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.
Art. 45 R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 per cento per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi:
a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca;
c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;
e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barelle da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;
g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate;
i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce.
2. Le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria, gli istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed Istituti che ne siano autorizzati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio.
3. Per le operazioni di cui al presente articolo gli Istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.
4. Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non e' cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale.8
5. Il concorso potra' essere accordato, entro il limite delle disponibilita' indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile del Servizio della pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la quale e' domandato e sempreche' la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti.
6. La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa, venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.
Art. 46 R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalita', qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.