Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2462 del 08/02/2016 (Rv. 638727 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratti di lavoro in somministrazione - Decadenza e regime di proroga di cui all'art. 32, commi 4 e 1 bis, della l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicazione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, esteso dall'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, si applica ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto, fermo restando che ai contratti a termine in somministrazione scaduti dopo il 24 novembre 2010 trova applicazione la proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)