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Sez. L, Sentenza n. 6063 del 11/05/2000 (Rv. 536420 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Domanda di condanna del datore di lavoro alla costituzione presso l'INPS della riserva matematica - Accertamento della inattualità dell'interesse per mancata maturazione del diritto alla prestazione previdenziale - Conseguenze - Accertamento del diritto dell'assicurato al risarcimento danno subito - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536420-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

Legittimamente il giudice di merito - investito della domanda di condanna del datore di lavoro a costituire presso l'INPS, a mezzo di versamento dell'importo da determinarsi in corso di causa, la riserva matematica necessaria a garantire al lavoratore dipendente, all'atto del pensionamento, una pensione uguale a quella che avrebbe percepito se fossero stati versati i contributi obbligatori, ed esclusa l'attualità dell'interesse in ordine alla domanda di costituzione di una rendita vitalizia, perché non ancora maturato il diritto alla prestazione previdenziale richiesta - emette, anche senza l'espressa richiesta della parte o l'eventuale acquiescenza della controparte, la declaratoria del diritto dell'assicurato a veder risarcito il danno subito in conseguenza del mancato accreditamento dei contributi obbligatori.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)