Sez. 6, Sentenza n. 45254 del 22/11/2005 Cc. (dep. 13/12/2005) Rv. 232634 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Mandato di arresto europeo - Provvedimento di consegna - Ricorso in cassazione - Termini più brevi - Illegittimità - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 22 comma terzo della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo nella parte in cui - in ipotesi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna - prevede termini processuali più brevi rispetto a quelli di cui agli artt. 610 comma quinto e 611 cod. proc. pen., atteso che l'adozione di una disciplina differenziata è ragionevolmente giustificata dalla peculiarità della materia afferente allo "status libertatis", e che dunque le più ristrette scansioni temporali non violano il principio di uguaglianza né tantomeno il diritto di difesa comunque assicurato dalla norma.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)