Sez. L, Ordinanza n. 11147 del 28/04/2025 (Rv. 675256-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento disciplinare - Clausola del c.c.n.l. contemplante sanzione conservativa - Efficacia retroattiva - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, non sono applicabili retroattivamente le previsioni del c.c.n.l. di settore che, in data successiva all'infrazione contestata e al provvedimento espulsivo, prevedano in relazione ai medesimi fatti una sanzione meramente conservativa, dal momento che l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) e all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel riservare la tutela reintegratoria ai casi di abuso consapevole del potere disciplinare, postula una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato ovvero dalla pacifica riconducibilità del comportamento a una delle fattispecie che le parti sociali, nell'esercizio
dell'autonomia negoziale collettiva, hanno previamente qualificato come inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)