Sez. 4, Sentenza n. 7234 del 27/04/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149866 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - IN GENERE - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE SULLA MANO SINISTRA - DEROGA ALL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - IN GENERE - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE SULLA MANO SINISTRA - DEROGA ALL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
La norma, di cui al primo comma dell'art. 134 cod. strad., prevede un comportamento generale imposto ai pedoni, i quali, peraltro, se per eventi eccezionali, quali l'interruzione dei marciapiedi e la sua insufficienza o addirittura la sua Mancanza, si trovino a dover percorrere breve tratto di strada, possono lecitamente farlo sul lato destro della carreggiata. (V. Mass. N. 146364, anno 1980 che consente al pedone di circolare sulla destra solo se la circolazione sulla strada è a senso unico).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)